SINDACATO UNITARIO LAVORATORI

STATUTO

SUL/CT

      Home Settore TPL      Settore Porti     Settore Servizi     Assopensionati      
SUL SINDACATO UNITARIO LAVORATORI
 

Assistenza Legale

 

Patronato

 

Assistenza Caff

 

Sede Nazionale

via Giovanni Lanza ,111

00184 Roma

Tel.: 06 4882600 - 06 4882660 Fax: 06 4882679  E-mail: info@sulct.eu       mappa

 

 Per riprendere il percorso di rappresentanza dei lavoratori dalle categorie

A  un mese dalla costituzione di SdL intercategoriale, le Strutture Territoriali rappresentanti i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale a livello nazionale, ritenendo impossibile proseguire il percorso sindacale avviato, nella volontà di riprendere a fare sindacato partendo dall’autonomia della categoria, hanno il giorno 7 marzo ’07 deliberato di uscire da SdL e la costituzione di un soggetto sindacale di rappresentanza delle categorie del comparto trasporti denominato Sindacato Unitario Lavoratori - Comparto trasporti di rappresentanza delle categorie del comparto trasporti in continuità con il SULT/TPL (già CNL Trasporti), che adotterà, la sigla SUL/CT per indicare il sindacato generale, e le sigle Sul/tpl, Sul/porti, Sul/marittimi, Sul/fs, Sul/t.a., Sul/servizi e Assopensionati per indicare i settori già costituiti.

 

Il SUL/CT ha sede in Roma, Via Giovanni Lanza n. 111, tel 064882600-660, fax 06488267

  

Statuto Provvisorio

Il verbale di riunione delle strutture territoriali del Coordinamento nazionale SdL TPL del 7/03/2007 che prevede la costituzione del SUL/CT è parte integrante del presente statuto.

Art 1

Il SUL (sindacato unitario lavoratori) / CT (Comparto Trasporti) è l’organizzazione di base che raccoglie i lavoratori organizzati in rappresentanza delle categorie del comparto trasporti, denominato Sindacato Unitario Lavoratori – Comparto Trasporti che adotterà, la sigla SUL/CT per indicare il sindacato generale e le sigle Sul/tpl, Sul/porti, Sul/marittimi, Sul/fs, Sul/t.a., Sul/servizi,  per indicare i settori già costituiti, e potrà adottare nuove sigle per i settori in costituzione.

Il SUL/CT ha sede in Roma, Via Giovanni Lanza n. 111.

Art 2

Il SUL/CT rappresenta nell’azione sindacale i principi inseriti nel verbale di costituzione che costituiscono parte integrante di questo statuto.

Il Sul/CT opera in piena autonomia da partiti e movimenti politici.

Art 3

La costituzione del SUL/CT è fondata sulla garanzia di dare piena libertà , autonomia politica ed economica alle organizzazioni e categorie che la compongono.

Ciascuna organizzazione e categoria costituente il SUL/CT opera in base al presente statuto.

Quando una organizzazione o struttura intende federarsi deve aderire per iscritto allo statuto e presentare tale adesione al coordinamento nazionale del SUL/CT che ha potere decisionale nel merito.

Art 4

Le organizzazioni presenti hanno la piena autonomia strutturale e giuridica, decisionale nelle trattative e nelle vertenze, libere nella scelta dei propri rappresentanti e delegati a ciascun livello organizzativo. Il SUL/CT trattante sottopone a referendum gli accordi alle categorie oggetto dell’accordo.

Art 5 

Gli organismi nazionali rappresentanti unitariamente le categorie di SUL/CT sono:

·        Assemblea nazionale

·        Congresso nazionale

·        Coordinamento nazionale

·        Segreteria nazionale ( a carattere esecutivo)

In questi organismi sono rappresentate in maniera paritaria tutte le categorie e strutture organizzate presenti nell’organizzazione.

Tutte le decisioni vengono prese all’unanimità (ove prevista dallo statuto) o con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto presenti.

Le modifiche al presente statuto e al regolamento interno possono avvenire con la maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto.

Art 6

L’assemblea nazionale

Hanno diritto di partecipare all’assemblea nazionale tutti i lavoratori iscritti al SUL / CT.

I delegati con diritto di voto saranno inviati dalle strutture territoriali organizzate secondo quanto previsto dall’apposito regolamento congressuale.

Riveste funzione consultiva sulla politica sindacale e di verifica del mandato congressuale.

Nel caso essa giudicasse negativamente l’operato della dirigenza sindacale (Coordinamento e/o Segreteria Nazionale), potrà richiedere l’effettuazione di un Congresso Straordinario con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto al voto.   

Art 7

Il congresso nazionale

Il Congresso è convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Coordinamento  Nazionale a  maggioranza dei componenti.

Rappresenta in modo paritario le organizzazioni di categoria. Ciascuna organizzazione federata manderà i propri delegati secondo quanto previsto dall’apposito regolamento congressuale.

I congressi territoriali eleggono i delegati al congresso nazionale.

È il massimo organo di direzione politica. Definisce gli indirizzi generali del sindacato ed elegge il Coordinamento Nazionale.

Art 8

Coordinamento nazionale

Rappresenta in modo paritario le strutture di categoria e le organizzazioni. Ciascuna organizzazione federata manderà i propri delegati secondo quanto previsto dall’apposito regolamento congressuale.

Sono compiti del Coordinamento:

a)   attuare i mandati congressuali,

b)  eleggere il Coordinatore Nazionale  e la Segreteria Nazionale, il Collegio di Garanzia e decidere sull'adesione o sulla costituzione di nuove strutture sindacali settoriali e/o territoriali e sull’ampliamento del numero dei membri del Coordinamento  Nazionale;

c)   emanare eventualmente il Regolamento Interno ed il Regolamento Congressuale;

d)  indire l’Assemblea Nazionale;

e)   definire e deliberare i programmi organizzativi, formativi ed informativi, la determinazione della quota sindacale di pertinenza, l’ammontare e la destinazione degli eventuali investimenti sociali e la ripartizione di eventuali fondi nazionali, la verifica periodica e l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie fra le diverse strutture territoriali del Sindacato, la costituzione di Gruppi di lavoro o Commissioni di Lavoro interne al sindacato, eventuali intese unitarie con altri soggetti sindacali;

f)    deliberare rispetto ad iniziative che possono implicare ripercussioni e responsabilità penali e/o civili per l’organizzazione, su iniziative che possono recare grave ed evidente danno alla credibilità pubblica dell’organizzazione e rispetto a comportamenti di struttura e/o di singoli membri che rivestono cariche all’interno dell’organizzazione, che contrastino con lo Statuto o con norme e/o regolamenti interni all’organizzazione;

g)  elegge i componenti del Centro Studi e Formazione sindacale;

h)  svolgere le funzioni ed i compiti del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindaci revisori dei conti.

Art 9

La segreteria nazionale

è eletta dal Coordinamento Nazionale al suo interno in base alle indicazioni dalle strutture organizzate di categoria. Trasforma in indirizzi operativi le politiche contrattuali, organizzative e amministrative previste dal Coordinamento.

La Segreteria ha la tutela del patrimonio ed amministra i fondi nazionali rendendone conto al Coordinamento.

La Segreteria presenta al Coordinamento  i bilanci del Sindacato, per la loro valutazione e approvazione.

Funziona in modo collegiale ed è costituita di un segretario e responsabile legale, i coordinatori della segreteria e il responsabile amministrativo.

Art 10

Responsabile amministrativo e controllo economico

Il responsabile amministrativo, eletto nella segreteria nazionale e membro della stessa, presenta annualmente il bilancio al coordinamento nazionale. Collabora con i responsabili amministrativi territoriali. Tutti i responsabili amministrativi costituiscono collegio di controllo.

Le quote relative al periodo transitorio fino al congresso dovranno essere versate alla struttura nazionale della categoria di appartenenza per una somma pari a € 1.00 a iscritto.

Art 11

Sindaci e probiviri

I probiviri valutano e decidono sugli eventuali ricorsi presentati dagli interessati, a seguito di decisione di provvedimenti disciplinari, singoli o collettivi, adottati dal Coordinamento  competente.

I sindaci territorialmente competenti, hanno il compito di verificare periodicamente l’amministrazione e gli atti contabili delle entrate e delle uscite. Sindaci e probiviri sono eletti dai coordinamenti dei vari livelli nel numero di 5 membri a funzione. Durano in carica fino al successivo congresso. In caso di dimissioni o cessazione saranno sostituiti dal coordinamento che li ha nominati.

Art 12

Gli organismi territoriali sono:

·         Segreteria provinciale e regionale

·         Coordinamento provinciale e regionale

·         Congresso  provinciale e regionale

·         Assemblea provinciale e regionale.

 

A livello territoriale SUL/CT è rappresentato dalle strutture territoriali di ciascuna categoria.

Ove siano compresenti più categorie sarà obbligo delle segreterie territoriali autonome di coordinarsi in un coordinamento provinciale o regionale per iniziative sindacali comuni.   

La titolarità dei 28 è di ciascuna struttura provinciale organizzata per categoria.

Le strutture regionali e provinciale hanno il compito di attuare e dirigere la politica sindacale ed organizzativa nell’ambito regionale e provinciale con le stesse regole degli organismi previsti per il nazionale.

La segreteria Provinciale o regionale (dove non fosse presente la struttura provinciale) rappresenta l’organismo territoriale locale del sindacato nazionale e viene regolato similmente agli organismi nazionali disciplinati da questo statuto.

Art 13

Dimissioni

Le strutture organizzate che intendessero dimettersi devono notificare al Coordinamento nazionale e pagheranno le quote fino alla notifica.

 

 

 

 

Statuto dei Lavoratori

 

La tua posta

 

Links utili

 

 

 

 

 

 
 

 

Copyright Company Name - 2010 Temmplate by Ufficio Documentazione SULct