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Per
riprendere il percorso di rappresentanza dei lavoratori dalle categorie
A un mese dalla costituzione di SdL intercategoriale, le Strutture
Territoriali rappresentanti i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale a
livello nazionale, ritenendo impossibile proseguire il percorso sindacale
avviato, nella volontà di riprendere a fare sindacato partendo
dall’autonomia della categoria, hanno il giorno 7 marzo ’07 deliberato
di uscire da SdL e la costituzione di un soggetto sindacale di
rappresentanza delle categorie del comparto trasporti denominato Sindacato
Unitario Lavoratori - Comparto trasporti di rappresentanza delle categorie
del comparto trasporti in continuità con il SULT/TPL (già CNL Trasporti),
che adotterà, la sigla SUL/CT per indicare il sindacato generale, e
le sigle Sul/tpl, Sul/porti, Sul/marittimi, Sul/fs, Sul/t.a., Sul/servizi
e Assopensionati per indicare i settori già costituiti.
Il SUL/CT ha sede in Roma, Via Giovanni Lanza n. 111, tel
064882600-660, fax 06488267
Statuto
Provvisorio
Il verbale di riunione delle strutture territoriali del
Coordinamento nazionale SdL TPL del 7/03/2007 che prevede la costituzione
del SUL/CT è parte integrante del presente statuto.
Art 1
Il SUL (sindacato unitario lavoratori) / CT (Comparto Trasporti) è
l’organizzazione di base che raccoglie i lavoratori organizzati in
rappresentanza delle categorie del comparto trasporti, denominato
Sindacato Unitario Lavoratori – Comparto Trasporti che adotterà, la
sigla SUL/CT per indicare il sindacato generale e le sigle Sul/tpl,
Sul/porti, Sul/marittimi, Sul/fs, Sul/t.a., Sul/servizi, per indicare i
settori già costituiti, e potrà adottare nuove sigle per i settori in
costituzione.
Il SUL/CT ha sede in Roma, Via Giovanni Lanza n. 111.
Art 2
Il SUL/CT rappresenta nell’azione sindacale i principi inseriti nel
verbale di costituzione che costituiscono parte integrante di questo
statuto.
Il Sul/CT opera in piena autonomia da partiti e movimenti politici.
Art 3
La costituzione del SUL/CT è fondata sulla garanzia di dare piena
libertà , autonomia politica ed economica alle organizzazioni e categorie
che la compongono.
Ciascuna organizzazione e categoria costituente il SUL/CT opera in
base al presente statuto.
Quando una organizzazione o struttura intende federarsi deve
aderire per iscritto allo statuto e presentare tale adesione al
coordinamento nazionale del SUL/CT che ha potere decisionale nel merito.
Art 4
Le organizzazioni presenti hanno la piena autonomia strutturale e
giuridica, decisionale nelle trattative e nelle vertenze, libere nella
scelta dei propri rappresentanti e delegati a ciascun livello organizzativo.
Il SUL/CT trattante sottopone a referendum gli accordi alle categorie
oggetto dell’accordo.
Art 5
Gli organismi nazionali rappresentanti unitariamente le categorie
di SUL/CT sono:
·
Assemblea nazionale
·
Congresso nazionale
·
Coordinamento nazionale
·
Segreteria nazionale ( a carattere esecutivo)
In questi organismi sono rappresentate in maniera paritaria tutte
le categorie e strutture organizzate presenti nell’organizzazione.
Tutte le decisioni vengono prese all’unanimità (ove prevista dallo
statuto) o con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto
presenti.
Le modifiche al presente statuto e al regolamento interno possono
avvenire con la maggioranza qualificata dei 4/5 degli aventi diritto.
Art 6
L’assemblea nazionale
Hanno diritto di partecipare all’assemblea nazionale tutti i
lavoratori iscritti al SUL / CT.
I delegati con diritto di voto saranno inviati dalle strutture
territoriali organizzate secondo quanto previsto dall’apposito regolamento
congressuale.
Riveste funzione consultiva sulla politica sindacale e di verifica
del mandato congressuale.
Nel caso essa giudicasse negativamente l’operato della dirigenza
sindacale (Coordinamento e/o Segreteria Nazionale), potrà richiedere
l’effettuazione di un Congresso Straordinario con la maggioranza dei 3/5
degli aventi diritto al voto.
Art 7
Il congresso nazionale
Il
Congresso è convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione
sia deliberata dal Coordinamento Nazionale a maggioranza dei componenti.
Rappresenta in modo paritario le organizzazioni di categoria.
Ciascuna organizzazione federata manderà i propri delegati secondo quanto
previsto dall’apposito regolamento congressuale.
I
congressi territoriali eleggono i delegati al congresso nazionale.
È il massimo organo di direzione politica. Definisce gli indirizzi
generali del sindacato ed elegge il Coordinamento Nazionale.
Art 8
Coordinamento nazionale
Rappresenta in modo paritario le strutture di categoria e le
organizzazioni. Ciascuna organizzazione federata manderà i propri delegati
secondo quanto previsto dall’apposito regolamento congressuale.
Sono
compiti del Coordinamento:
a)
attuare i mandati congressuali,
b)
eleggere il Coordinatore Nazionale e la Segreteria Nazionale, il Collegio
di Garanzia e decidere sull'adesione o sulla costituzione di nuove strutture
sindacali settoriali e/o territoriali e sull’ampliamento del numero dei
membri del Coordinamento Nazionale;
c)
emanare eventualmente il Regolamento Interno ed il Regolamento Congressuale;
d)
indire l’Assemblea Nazionale;
e)
definire e deliberare i programmi organizzativi, formativi ed informativi,
la determinazione della quota sindacale di pertinenza, l’ammontare e la
destinazione degli eventuali investimenti sociali e la ripartizione di
eventuali fondi nazionali, la verifica periodica e l’approvazione dei
bilanci preventivi e consuntivi, i criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie fra le diverse strutture territoriali del Sindacato, la
costituzione di Gruppi di lavoro o Commissioni di Lavoro interne al
sindacato, eventuali intese unitarie con altri soggetti sindacali;
f)
deliberare rispetto ad iniziative che possono implicare ripercussioni e
responsabilità penali e/o civili per l’organizzazione, su iniziative che
possono recare grave ed evidente danno alla credibilità pubblica
dell’organizzazione e rispetto a comportamenti di struttura e/o di singoli
membri che rivestono cariche all’interno dell’organizzazione, che
contrastino con lo Statuto o con norme e/o regolamenti interni
all’organizzazione;
g)
elegge i componenti del Centro Studi e Formazione sindacale;
h)
svolgere le funzioni ed i compiti del Collegio dei Probiviri e del Collegio
Sindaci revisori dei conti.
Art 9
La segreteria nazionale
è
eletta dal Coordinamento Nazionale al suo interno in base alle indicazioni
dalle strutture organizzate di categoria. Trasforma in indirizzi operativi
le politiche contrattuali, organizzative e amministrative previste dal
Coordinamento.
La
Segreteria ha la tutela del patrimonio ed amministra i fondi nazionali
rendendone conto al Coordinamento.
La
Segreteria presenta al Coordinamento i bilanci del Sindacato, per la loro
valutazione e approvazione.
Funziona in modo collegiale ed è costituita di un segretario e
responsabile legale, i coordinatori della segreteria e il responsabile
amministrativo.
Art 10
Responsabile amministrativo e controllo economico
Il responsabile amministrativo, eletto nella segreteria nazionale e
membro della stessa, presenta annualmente il bilancio al coordinamento
nazionale. Collabora con i responsabili amministrativi territoriali. Tutti i
responsabili amministrativi costituiscono collegio di controllo.
Le quote relative al periodo transitorio fino al congresso dovranno
essere versate alla struttura nazionale della categoria di appartenenza per
una somma pari a € 1.00 a iscritto.
Art 11
Sindaci e probiviri
I
probiviri valutano e decidono sugli eventuali ricorsi presentati dagli
interessati, a seguito di decisione di provvedimenti disciplinari, singoli o
collettivi, adottati dal Coordinamento competente.
I
sindaci territorialmente competenti, hanno il compito di verificare
periodicamente l’amministrazione e gli atti contabili delle entrate e delle
uscite. Sindaci e probiviri sono eletti dai coordinamenti dei vari livelli
nel numero di 5 membri a funzione. Durano in carica fino al successivo
congresso. In caso di dimissioni o cessazione saranno sostituiti dal
coordinamento che li ha nominati.
Art 12
Gli organismi territoriali sono:
·
Segreteria provinciale e regionale
·
Coordinamento provinciale e regionale
·
Congresso provinciale e regionale
·
Assemblea provinciale e regionale.
A livello territoriale SUL/CT è rappresentato dalle strutture
territoriali di ciascuna categoria.
Ove siano compresenti più categorie sarà obbligo delle segreterie
territoriali autonome di coordinarsi in un coordinamento provinciale o
regionale per iniziative sindacali comuni.
La titolarità dei 28 è di ciascuna struttura provinciale
organizzata per categoria.
Le
strutture regionali e provinciale hanno il compito di attuare e dirigere la
politica sindacale ed organizzativa nell’ambito regionale e provinciale con
le stesse regole degli organismi previsti per il nazionale.
La segreteria Provinciale o regionale (dove non fosse presente la
struttura provinciale) rappresenta l’organismo territoriale locale del
sindacato nazionale e viene regolato similmente agli organismi nazionali
disciplinati da questo statuto.
Art 13
Dimissioni
Le strutture organizzate che intendessero dimettersi devono
notificare al Coordinamento nazionale e pagheranno le quote fino alla
notifica.
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